Art. 1

In vigore dal 15 ago 2013
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visti i regolamenti CEE numeri 2392/89 del Consiglio e 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Viste le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti i prodotti soggetti ad accisa ed, in particolare, le direttive 92/12/CEE e 92/83/CEE del Consiglio, i regolamenti numeri 2719/92 e 3649/92 della Commissione e la legge 29 ottobre 1993, n. 427 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione, che detta le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 17, che prevede la possibilità da parte degli Stati membri di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie in materia di registri; Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare, i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto ministeriale 29 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché l' della legge 2 maggio 1976, n. 160, ed il decreto ministeriale 4 maggio 1981, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; Visto l'art. 35, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la comunicazione in data 26 marzo 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità di prevedere le norme di applicazione per gli aspetti che il regolamento CEE n. 2238/93 demanda agli Stati membri; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Ai fini dell', lettera a), del regolamento CEE n. 2238/93 per "organismo competente" si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato "Ispettorato centrale repressione frodi". 2. Ai fini dell', lettera c), del regolamento CEE n. 2238/93, per "piccoli produttori" si intendono i produttori che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola, anche con uve fresche o mosti di uve acquistati. 3. Ai soli fini della definizione di "rivenditore al minuto", di cui all', lettera d), del regolamento CEE n. 2238/93, per "piccoli quantitativi" si intendono le vendite di vini condizionati in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. 4. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto. 5. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per "prodotti" o "prodotti vinicoli": i prodotti ed i sottoprodotti di cui all'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87 ed i corrispondenti prodotti importati dall'estero; b) per "codice": il numero attribuito ad ogni persona fisica o giuridica soggetta alla tenuta dei registri di cui al presente regolamento dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; c) per "documento di accompagnamento" che scorta, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, il trasporto di un prodotto di cui alla precedente lettera a), soggetto o non soggetto alle formalità di circolazione contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, i documenti rispettivamente previsti dall', paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n. 2238/93 oppure dal successivo del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il Decreto 2 luglio 2013 (in G.U. 31/07/2013, n. 178) ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "A partire dalla data di entrata in applicazione del presente decreto non sono piu' applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768". Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 7) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013".

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-1

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