Art. 7
In vigore dal 15 ago 2013
1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento d'accompagnamento sia correttamente compilato in tutte le sue parti.
2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore inizierà il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento d'accompagnamento regolare.
3. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve:
a) accertare la regolarità del trasporto e del documento d'accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica e la descrizione del prodotto;
b) verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.
Note all'articolo
- Il Decreto 2 luglio 2013 (in G.U. 31/07/2013, n. 178) ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che a partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 7) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-7