Art. 5

In vigore dal 15 ago 2013
1. I documenti d'accompagnamento che scortano il trasporto di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri sono soggetti a convalida. 2. La convalida consiste nell'apposizione da parte del segretario comunale, o di un suo delegato, di una firma e di un timbro con datario sugli esemplari n. 1 e n. 2 dei documenti di accompagnamento di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n. 2238/93 ovvero su tutti gli esemplari di quelli di cui all', comma 3 del presente regolamento, già recanti almeno la quantità e la designazione del prodotto, il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario, la data di redazione e la barratura della casella corrispondente alla data di spedizione se quest'ultima coincide con quella di redazione. 3. L'incaricato del comune trattiene fotocopia del documento di accompagnamento convalidato, che dovrà essere conservata agli atti per almeno due anni. La convalida dovrà essere effettuata a cura dell'obbligato alla compilazione del documento d'accompagnamento non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, lo stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l'indicazione della quantità esatta.

Note all'articolo

  • Il Decreto 2 luglio 2013 (in G.U. 31/07/2013, n. 178) ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che a partire dalla data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al capo III, sono abrogate le disposizioni di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 7) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2013".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-5

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