Art. 12
In vigore dal 23 mar 1995
Ai fini della redazione del bilancio annuo, di cui all', paragrafo 2 del regolamento CEE n. 2238/93, la data alla quale i registri devono essere chiusi ogni anno con i saldi di tutti i conti, è quella indicata all', paragrafo 1 del regolamento CEE n. 3929/87.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-12