Art. 16
In vigore dal 23 mar 1995
1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, restano in vigore, in quanto applicabili, fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 dicembre 1994
Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE
Il Ministro delle finanze
TREMONTI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 58
Storico versioni
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