Art. 15

In vigore dal 23 mar 1995
La tenuta dei registri, con le prescrizioni che saranno impartite dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi: a) può effettuarsi nella sede dell'impresa nel caso in cui i prodotti sono depositati in differenti magazzini della stessa impresa, situati nello stesso comune o in comuni limitrofi; b) può essere affidata a una impresa specializzata in materia.
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