Art. 14
In vigore dal 23 mar 1995
1. Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, dei vini aromatizzati, all'aggiunta di alcole in altri procedimenti, all'elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato e non rettificato, all'aumento del titolo alcolometrico, all'acidificazione, alla disacidificazione, alla dolcificazione, al trattamento con carbone ad uso enologico, al trattamento con ferrocianuro di potassio, nonché all'imbottigliamento, è soggetto all'obbligo della tenuta di conti speciali o di registri separati per ciascuna delle suddette operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-12-19;768#art-14