Art. 13

In vigore dal 23 mar 1995
Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro trenta giorni decorrenti, rispettivamente, dal giorno di ricezione per le entrate, da quello di spedizione per le uscite, da quello di compimento dell'operazione per le pratiche di cui all', paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, qualora la contabilità sia computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
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