Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale

Art. 1

In vigore dal 5 nov 1994
ONORARI ED INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA) . 1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. 2. Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è praticante abilitato al patrocinio. 3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.
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Art. 1 Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali. — Testo vigente | Portale Normativo