Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale
Art. 1
In vigore dal 5 nov 1994
ONORARI ED INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)
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1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.
2. Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è praticante abilitato al patrocinio.
3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.
Storico versioni
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