Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale

Art. 5

In vigore dal 5 nov 1994
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile. 2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se però il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all', gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di L. 1.000.000.000. 3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore. 4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. 5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente. 6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali. 7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-oei-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo