Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Art. 1
Diritto dell'avvocato e del procuratore
In vigore dal 5 nov 1994
TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA.
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Diritto dell'avvocato e del procuratore
1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-tod-1