Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Art. 2
Obbligo del cliente
In vigore dal 5 nov 1994
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
Storico versioni
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