Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori

Art. 3

Giudizi non compiuti

In vigore dal 5 nov 1994
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-tod-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo