Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Art. 3
Giudizi non compiuti
In vigore dal 5 nov 1994
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-tod-3