Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Art. 4
Inderogabilità della tariffa
In vigore dal 5 nov 1994
1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo , ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-tod-4