Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori

Art. 4

Inderogabilità della tariffa

In vigore dal 5 nov 1994
1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili. 2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo , ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.
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Inderogabilità della tariffa (Art. 4 Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.) — Testo vigente | Portale Normativo