Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori

Art. 8

Cause trattate dal solo procuratore

In vigore dal 5 nov 1994
1. Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A.
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Cause trattate dal solo procuratore (Art. 8 Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.) — Testo vigente | Portale Normativo