Art. 2 · Obbligo del cliente
Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori

Art. 2

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Obbligo del cliente

In vigore dal 5 nov 1994
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-tod-2