Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale
Art. 2
In vigore dal 5 nov 1994
1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1994-10-05;585#art-oei-2