Tariffa penale
Art. 7
In vigore dal 5 nov 1994
1. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato.
2. Detti onorari ed indennità sono ridotti alla metà per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.
Storico versioni
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