Tariffa penale

Art. 6

In vigore dal 5 nov 1994
1. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell' ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).
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Art. 6 Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali. — Testo vigente | Portale Normativo