Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale

Art. 3

In vigore dal 5 nov 1994
1. Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.
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