Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale
Art. 6
In vigore dal 5 nov 1994
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.
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