Capo I

Art. 6

Partecipazione al procedimento

In vigore dal 21 mag 1994
1. Ai sensi dell', lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell', lettera b), della legge n. 241/1990, i soggetti aventi titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. La presentazione di memorie e di documenti oltre i detti termini non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. 3. L'atto di intervento dovrà contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento stesso, le generalità e il domicilio dell'interveniente.
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