Capo I
Art. 7
Termine finale del procedimento amministrativo
In vigore dal 21 mag 1994
1. Nella allegata tabella n. 1 sono indicati, per i singoli procedimenti, i termini entro i quali i procedimenti stessi dovranno essere conclusi. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione dei rispettivi provvedimenti; nel caso in cui trattasi di provvedimenti ricettizi, i termini di conclusione dei procedimenti coincidono con la data di comunicazione dei provvedimenti medesimi ai destinatari.
2. Quando, nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione del bilancio e della programmazione economica, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine, le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale per il compimento delle fasi medesime.
Se dalla verifica risulti la non congruità del termine finale il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Fatta salva la potestà regolamentare in materia dell'amministrazione e tenuto conto di quanto previsto nel comma 2 per il compimento delle varie fasi del procedimento, il responsabile del procedimento è tenuto all'adozione del relativo atto endoprocedimentaledi propria competenza nel termine di venti giorni, salva diversa articolazione temporale disposta a seguito delle verifiche interministerialidi cui allo stesso comma 2.
5. Quando la legge preveda che il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, se previsti, entro i quali lo stesso deve essere esercitato.
6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto e del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. L'obbligo di emettere il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine eventualmente previsto dalle norme perché si verifichi il silenzio-rifiuto.Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nell'allegata tabella saranno modificati in conformità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1993-12-14;602#art-7