Capo I

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

In vigore dal 21 mag 1994
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione del bilancio e della programmazione economica abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione del bilancio e della programmazione economica, della richiesta o della proposta.
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