Capo I

Art. 2

Ambito di efficacia del capo I

In vigore dal 21 mag 1994
1. Le disposizioni del capo I si applicano ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia a quelli promossi di ufficio, ai sensi dell', comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si concludono con un provvedimento finale del Ministero del bilancio o con provvedimento adottato di concerto tra il Ministro del bilancio e altri Ministri. 2. Tali procedimenti di competenza del Ministero del bilancio devono concludersi con un provvedimento espresso, nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella n. 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. 3. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. In ordine ai termini per lo svolgimento delle attività endoprocedimentali di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito di procedimenti che si concludono con atti o provvedimenti di altre amministrazioni, si applica la disposizione di cui all', comma 4, fermi restando i limiti temporali di cui alle tabelle allegate al presente regolamento.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1993-12-14;602#art-2

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