Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 21 mag 1994
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio di Stato, espressosi nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, resa con nota del 24 novembre 1993, n. 5/16876;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Regolamento di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso.
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica che si concludono con provvedimenti finali del Ministero stesso o con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro del bilancio e altri Ministri, o con provvedimenti adottati previo parere del Ministro del bilancio e della programmazione economica (capo I), nonché ai procedimenti amministrativi che si svolgono, a supporto dell'attività dei comitati di Ministri operanti presso il Ministero del bilancio, in vista dell'adozione di determinazioni da assumersi da parte dei comitati medesimi (capo II).
2. Le norme del presente regolamento non si estendono ai procedimenti amministrativi attinenti alla gestione degli affari generali e del personale del Ministero, la cui disciplina costituisce oggetto di separato regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1993-12-14;602#art-1