Capo I
Art. 4
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
In vigore dal 21 mag 1994
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricezione della domanda o dell'istanza.
2. La domanda e l'istanza devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge o dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e devono essere indirizzate all'organo competente e corredate della prescritta documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o dal regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione dell'istanza è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all', comma 2, della legge n. 241/1990. L'interessato dovrà dare atto della comunicazione ricevuta, nei modi indicati dall' amministrazione.
4. Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, sul quale vanno apposte le indicazioni di cui all', comma 2, della legge n. 241/1990.
5. Salvo ogni caso di perentorietà di termini, qualora la domanda del privato non sia regolare o completa, l'amministrazione ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità e di incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
6. Restano salve le facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti, rispettivamente, dagli della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1993-12-14;602#art-4