Capo I
Art. 5
Comunicazione dell'inizio del procedimento
In vigore dal 21 mag 1994
1. L'inizio del procedimento, qualora non trattisi di procedimento ad iniziativa di parte, viene reso noto dal responsabile del procedimento, mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, ai sensi dell' e dell' della legge n. 241/1990.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell', comma 3, le indicazioni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell', comma 3, della legge medesima, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 possono essere fatte valere, ai sensi dell', comma 4, della legge n. 241/1990, soltanto dai soggetti che abbiano titolo alle comunicazioni medesime, con esposto al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o adottare le misure necessarie entro il termine massimo di dieci giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telematiche o via fax.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Storico versioni
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