Capo I

Art. 8

Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

In vigore dal 21 mag 1994
Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi 1. Quando sia previsto che debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall', commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, se ritiene di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri novanta giorni. 2. Quando, per disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato nel termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua, in via generale, d'intesa con gli organi, le amministrazioni o gli enti interessati, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. 3. Quando il Ministro del bilancio e della programmazione economica, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, la determinazione ministeriale è partecipata agli interessati, con la concisa indicazione delle ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, purchè tale parere venga reso con le modalità di cui all', commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. L'acquisizione, in via facoltativa, di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1993-12-14;602#art-8

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