Art. 7
Istruttoria svolta dal Ministero
In vigore dal 29 mar 1994
1. Nel caso in cui debba provvedere, a norma dell'art. 21, comma 5, della legge, all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attiene alle seguenti disposizioni:
a) informa il consorzio o la società consortile che all'istruttoria e alla eventuale successiva erogazione provvede direttamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) verifica la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità della stessa a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento;
c) verifica la sussistenza dei requisiti di legge per i consorzi e le imprese consorziate;
d) verifica la validità tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria;
e) provvede ad approvare le domande e a determinare l'ordine delle priorità attenendosi ai criteri di cui al comma 2 del precedente ;
f) provvede, entro quindici giorni dal riparto dei fondi di cui al comma 6 del precedente , alla concessione delle agevolazioni ai consorzi e società consortili nei limiti risultanti dal riparto stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-27;601#art-7