Art. 10

Relazione delle regioni al Ministero

In vigore dal 29 mar 1994
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente. Nella relazione devono essere indicate le somme eventualmente non utilizzabili per l'erogazione ai soggetti beneficiari, specificandone i motivi.
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