Art. 6

Procedura per la concessione delle agevolazioni

In vigore dal 29 mar 1994
1. Le regioni effettuano l'istruttoria sulle domande pervenute, in particolare verificando: a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la loro conformità a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento; b) la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per le società consortili e le imprese consorziate; c) la validità tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria; d) la coerenza con il "progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge. 2. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine per la presentazione delle domande, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) il "progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dal comma 3 dell'art. 21 della legge; b) una relazione istruttoria relativa alle domande pervenute corredata, per ogni domanda, del proprio motivato parere. 3. Le domande che hanno ottenuto il parere favorevole della regione sono riepilogate in un elenco, indicando per ogni domanda i contributi ritenuti ammissibili, con la eventuale ripartizione nei vari anni di intervento. La maggiorazione del contributo, prevista dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 27, si applica ai soggetti localizzati nei territori di cui all'allegato 2 e dei quali almeno i 4/5 delle piccole imprese socie sono localizzate nei territori suddetti. 4. Le domande devono essere ordinate sulla base della validità tecnica ed economica dei programmi, tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal progetto-programma. 5. Entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo la regione deve informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'avvenuto adempimento dell'istruttoria di tutte le domande e dell'avvenuta trasmissione della relativa documentazione. In assenza di detta comunicazione, il Ministero provvede, previa diffida, ad effettuare, secondo quanto previsto dal successivo , l'istruttoria e l'erogazione dei contributi senza tenere in considerazione gli atti già eventualmente posti in essere dalla regione che dovessero successivamente pervenire al Ministero. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2 del presente articolo, al riparto tra le regioni dei fondi di cui al comma 12 dell'art. 27 della legge. 7. Qualora le disponibilità finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni avviene in misura proporzionale alle richieste totali. Per ciascuna regione sono interamente agevolate le domande che, secondo l'ordine di priorità determinato dalla regione stessa, rientrano nelle disponibilità assegnate, con l' eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima che rientri parzialmente nell'importo così determinato. 8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da comunicazione alle regioni dell'avvenuto riparto e provvede ad accreditare i fondi necessari per le erogazioni del primo anno. All'inizio dell'anno successivo il Ministero provvede ad accreditare i fondi per l'anno in corso. 9. Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del riparto dei fondi le regioni provvedono, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti seguendo l'ordine di priorità dei progetti approvati.
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