Art. 4

Investimenti ammissibili

In vigore dal 29 mar 1994
1. Sono ammessi al contributo gli investimenti in beni materiali o immateriali, effettuati successivamente al 25 ottobre 1991 mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte delle società consortili e finalizzati alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o più delle attività di cui al comma 7 dello stesso art. 27 della legge. 2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a: a) attrezzature, impianti, beni strumentali; b) terreni e fabbricati; c) acquisti dei necessari materiali di consumo; d) personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione; e) realizzazione di prototipi; f) acquisizione dall'esterno di servizi di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa, ivi compresa la progettazione; g) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi; h) acquisto o realizzazione di software. 3. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione, fatta salva 1'ipotesi prevista dall'art. 27, comma 7, lettera i), della legge circa la possibilità del recupero degli immobili industriali preesistenti, per la loro destinazione a fini produttivi. 4. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio. 5. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, che non attengano strettamente al programma.
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