Art. 2

Procedura per la presentazione delle domande

In vigore dal 29 mar 1994
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 27 della legge le società consortili trasmettono alla regione ove ha sede la maggior parte delle imprese associate interessate al progetto e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) domanda,in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, di ammissione agli interventi firmata dal responsabile legale; b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda. Dallo statuto deve risultare, oltre il divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio, così come previsto dal comma 2 dell'art. 18 della legge, il divieto per gli enti e per le imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui all' della legge medesima di fruire dei servizi e delle attività della società consortile a cui partecipano; c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal responsabile legale della società consortile secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive variazioni, dove si attesti la conformità della società consortile ai requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto e dal quale devono risultare i dati di cui all'allegato 1; d) programma di attività, anche a carattere pluriennale che si intende realizzare, e che deve indicare: 1) descrizione dell'iniziativa; 2) specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali con la documentazione probatoria delle spese previste (preventivi, studi fattibilità, ecc.); 3) spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale; 4) piano finanziario di copertura; 5) obiettivi che si intendono conseguire; 6) modalità e tempi di realizzazione; 7) localizzazione dell'iniziativa cui il programma si riferisce; 8) le imprese consorziate interessate al progetto; e) certificazione o autocertificazione "antimafia", ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la società consortile, i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione) nonché i soci (imprese o enti e relativi responsabili) che detengono quote del capitale sociale superiore al 10%. 2. Qualora non vi sia una maggioranza delle imprese interessate al progetto ubicate in una sola regione, la domanda deve essere presentata alla regione dove ha sede la società consortile. 3. Qualora le domande riguardino lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, devono essere trasmesse anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-27;601#art-2

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