Art. 3

Termine per la presentazione delle domande

In vigore dal 29 mar 1994
1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni è fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento. 2. Per gli anni successivi il termine è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Termine per la presentazione delle domande (Art. 3 Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, alle societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.) — Testo vigente | Portale Normativo