Art. 3
Termine per la presentazione delle domande
In vigore dal 29 mar 1994
1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni è fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento.
2. Per gli anni successivi il termine è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-27;601#art-3