Art. 3 · Termine per la presentazione delle domande

Art. 3

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Termine per la presentazione delle domande

In vigore dal 29 mar 1994
1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni è fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento. 2. Per gli anni successivi il termine è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-27;601#art-3