Art. 8
Erogazioni effettuate dal Ministero
In vigore dal 29 mar 1994
1. L'erogazione del contributo avviene in due quote, pari al 40% e al 60% dell'ammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso.
2. L'erogazione della seconda quota di contributo pari al 60%, avviene dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, hanno verificato la realizzazione totale del programma.
3. Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti i soggetti beneficiari devono presentare rendiconti contabili, attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) gli acquisti da terzi devono essere indicati mediante elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi, ovvero mediante elaborati meccanografici di contabilità contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche;
b) le spese per il personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma sono documentate sulla base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate, che devono risultare da un registro appositamente costituito, nel quale vengono annotate le ore quotidianamente prestate per ciascun addetto, nonché da una dichiarazione resa dagli addetti stessi.
4. I rendiconti contabili devono essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda; di ciascuna voce deve essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento.
5. I rendiconti devono essere firmati dal legale rappresentante del beneficiario e devono essere accompagnati da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti che:
a) le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad agevolazione;
b) i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
d) il programma di investimento approvato non ha subito variazioni. Nel caso vi siano variazioni le stesse devono essere preventivamente approvate dal Ministero.
6. Per ogni erogazione deve essere trasmessa:
a) una dichiarazione sulle modalità di pagamento: quietanza diretta, accreditamento in conto corrente bancario o conto corrente postale;
b) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti il consorzio o la società consortile, i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione) nonché i soci (ditte e relativi responsabili) che detengono quote del fondo consortile superiore al 10%;
c) certificato del tribunale attestante la vigenza del richiedente, i legali rappresentanti ed i relativi poteri, la composizione degli organi responsabili.
7. Ai sensi dell', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'erogazione della prima e della seconda quota di contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2, avviene, rispettivamente, entro novanta e duecentoquarantacinque giorni dall'inizio dei relativi procedimenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-27;601#art-8