Art. 5
Progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili
In vigore dal 29 mar 1994
1. Le regioni, in tempo utile per la presentazione delle domande, predispongono, in relazione ai propri piani regionali di sviluppo, ai propri strumenti di programmazione e alle proprie normative generali e di settore, il "progetto-programma" di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge, determinando in esso le priorità di accesso alle agevolazioni e l'entità degli interventi propri e di altri enti pubblici destinati al finanziamento di tale "progetto-programma".
2. Il "progetto-programma" deve privilegiare:
a) la qualità;
b) la ricerca tecnologica;
c) il risparmio energetico;
d) la fornitura di servizi comuni alle imprese socie (oltre la fornitura di aree attrezzate o fabbricati).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-10-27;601#art-5