Capo III
Art. 6
Investimenti ammissibili
In vigore dal 22 gen 1994
1. Sono ammessi al contributo gli acquisti esterni in beni materiali o immateriali effettuati successivamente al 25 ottobre 1991, finalizzati alla realizzazione dei programmi diretti a rendere nuovi servizi finanziari alle imprese consorziate o socie, ovvero a migliorare i servizi già resi.
2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:
a) acquisto di elaboratori e programmi informatici;
b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività consortile;
c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa.
3. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei Confidi per almeno tre anni.
4. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.
5. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione che non attengano strettamente al programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-09-20;576#art-6