Capo III

Art. 6

Investimenti ammissibili

In vigore dal 22 gen 1994
1. Sono ammessi al contributo gli acquisti esterni in beni materiali o immateriali effettuati successivamente al 25 ottobre 1991, finalizzati alla realizzazione dei programmi diretti a rendere nuovi servizi finanziari alle imprese consorziate o socie, ovvero a migliorare i servizi già resi. 2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a: a) acquisto di elaboratori e programmi informatici; b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività consortile; c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa. 3. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei Confidi per almeno tre anni. 4. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio. 5. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione che non attengano strettamente al programma.
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