Capo III
Art. 7
Procedura per la concessione del contributo
In vigore dal 22 gen 1994
1. Ai fini della concessione del contributo, i Confidi trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) domanda di ammissione agli interventi, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, firmata dal rappresentante legale;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti la conformità del soggetto richiedente ai requisiti e alle condizioni della legge e del presente regolamento. Da tale atto dovrà risultare in particolare:
1) la data di costituzione del Confidi;
2) l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; l'indicazione di eventuali consorziati che detengano una quota del fondo consortile o capitale sociale superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
3) impegno a rispettare il termine stabilito al comma 3 dell';
d) elenco delle imprese consorziate o socie al momento della presentazione della domanda;
e) il programma che si intende realizzare e che deve indicare:
1) descrizione dell'iniziativa;
2) specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali, con allegata la documentazione delle spese previste;
3) spesa complessiva e sua eventuale articolazione temporale;
4) piano finanziario di copertura;
5) obiettivi che si intendono conseguire;
6) modalità e tempi di realizzazione;
f) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti il Confidi nonché il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; analoga certificazione è altresì richiesta nei confronti dei singoli consorziati o soci che detengono quote del fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
2. Le domande pervenute nello stesso semestre saranno esaminate congiuntamente e alle stesse sarà riservata la metà dei fondi disponibili nell'anno. I fondi eventualmente non utilizzati saranno disponibili per le domande relative al semestre successivo.
3. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Qualora, per le domande pervenute in uno stesso semestre, le disponibilità finanziarie disponibili non permettano la concessione del contributo nella misura massima prevista dalla legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-09-20;576#art-7