Capo II
Art. 3
Termine per la presentazione delle domande
In vigore dal 22 gen 1994
1. Per accedere al contributo per il 1993 le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
2. Per gli anni successivi le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ciascun anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-09-20;576#art-3