Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 gen 1994
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
Visto in particolare il capo V della predetta legge concernente i consorzi di garanzia collettiva fidi, ed in particolare l'art. 33 che prevede contributi a favore dei fondi interconsortili e per la realizzazione di programmi gestionali;
Visto l'art. 33, comma 4, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al citato art. 33;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento recante norme per la concessione e
l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a favore dei consorzi, società consortili e cooperative di garazia collettiva fidi per i fondi interconsortili di secondo grado e per la realizzazione di programmi gestionali.
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Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 5 ottobre 1991, n. 317, interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
b) Confidi: i consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-09-20;576#art-1