Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 22 gen 1994
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto in particolare il capo V della predetta legge concernente i consorzi di garanzia collettiva fidi, ed in particolare l'art. 33 che prevede contributi a favore dei fondi interconsortili e per la realizzazione di programmi gestionali; Visto l'art. 33, comma 4, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al citato art. 33; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1993; A D O T T A il seguente regolamento recante norme per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a favore dei consorzi, società consortili e cooperative di garazia collettiva fidi per i fondi interconsortili di secondo grado e per la realizzazione di programmi gestionali. . Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) legge: la legge 5 ottobre 1991, n. 317, interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; b) Confidi: i consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-09-20;576#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo