Capo III
Art. 5
Termine per la presentazione delle domande
In vigore dal 22 gen 1994
1. Le domande per la concessione del contributo per i programmi di cui al comma 2 dell'art. 33 della legge devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con cadenza semestrale e, precisamente, entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ciascun anno. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-09-20;576#art-5