Capo III

Art. 5

Termine per la presentazione delle domande

In vigore dal 22 gen 1994
1. Le domande per la concessione del contributo per i programmi di cui al comma 2 dell'art. 33 della legge devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con cadenza semestrale e, precisamente, entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ciascun anno. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
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