Capo III
Art. 8
Erogazioni
In vigore dal 22 gen 1994
1. L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione da liquidarsi al completamento del programma.
2. Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti i soggetti beneficiari dovranno presentare rendiconti contabili attenendosi alle seguenti disposizioni: gli acquisti da terzi dovranno essere documentati mediante elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi, ovvero mediante elaborati meccanografici di contabilità contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche.
3. I rendiconti contabili devono essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda, di ciascuna voce dovrà essere indicato il totale parziale e, a conclusione, dovrà essere indicato il totale generale dell'investimento.
4. I rendiconti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dovranno essere accompagnati da un atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti:
- che le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad agevolazione;
- che i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
- che i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
- che il programma di investimento approvato non ha subito variazioni. Nel caso vi siano variazioni, le stesse devono essere preventivamente approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Ai fini della erogazione dovranno essere trasmesse:
a) il numero del conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando l'Istituto bancario, nonché la sede o filiale o sportello;
b) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti il Confidi nonché il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; analoga certificazione è altresì richiesta nei confronti dei singoli consorziati o soci che detengono quote del fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
6. Qualora al momento della presentazione della domanda l'investimento fosse già terminato, la documentazione relativa alla erogazione può essere inviata contestualmente alla domanda stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 settembre 1993
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato SAVONA
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 186
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-09-20;576#art-8