Capo II
Art. 4
Procedura per la concessione del contributo
In vigore dal 22 gen 1994
1. Ai fini della concessione del contributo, i Confidi trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) domanda, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, di ammissione agli interventi firmata dal rappresentante legale;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
c) atto notorio, o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, dove si attesti la conformità del soggetto richiedente ai requisiti e alle condizioni della legge e del presente regolamento. Da tale atto dovrà risultare in particolare:
1) la data di costituzione della Confidi;
2) l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché di eventuali consorziati che detengano una quota del fondo consortile o capitale sociale superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
d) elenco delle imprese consorziate o socie al momento della presentazione della domanda;
e) copia autentica dell'atto o della delibera con il quale è stato costituito il fondo interconsortile di secondo grado a cui si aderisce, unitamente ad una relazione sulla consistenza del fondo, sui criteri di gestione attuati e sugli interventi effettuati a favore del Confidi richiedente negli ultimi tre anni. La trasmissione di tale documentazione da parte del richiedente non sarà necessaria se essa sia stata inviata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dall'organismo, associazione, ente gestore del fondo in questione, unitamente all'elenco degli aderenti allo stesso.
Verificandosi tale ipotesi, gli interessati dovranno farne menzione esplicita nella domanda;
f) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti il Confidi nonché il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione; analoga certificazione è altresì richiesta nei confronti dei singoli consorziati o soci che detengono quote del fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il Confidi operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
g) copia della ricevuta bancaria del bonifico od altra documentazione equivalente, attestante l'apporto effettuato nell'anno precedente la domanda, all'organizzazione, associazione, o ente gestore del fondo interconsortile per le finalità del fondo stesso;
h) il numero del conto corrente sul quale accreditare il contributo, specificando l'Istituto bancario, nonché la sede o filiale o sportello.
2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è erogato in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione.
3. Qualora le disponibilità finanziarie non permettano la concessione nella misura massima, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1993-09-20;576#art-4