Capo I

Art. 2

Disponibilità finanziarie

In vigore dal 22 gen 1994
1. Gli stanziamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 della legge sono riservati: per il 40% agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 33 della legge e per il 60% agli interventi di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Storico versioni

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