Art. 5

In vigore dal 3 ott 1993
1. Sono riconosciuti in Italia i diplomi e gli attestati rispettivamente previsti all', comma 4, e all', rilasciati da un altro Stato membro della CEE. 2. Qualora i documenti da esibire ai fini del riconoscimento siano redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana con attestazione di conformità al testo originale da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese nel quale i documenti sono stati rilasciati, oppure da un traduttore ufficiale. 3. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.
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