Art. 9
In vigore dal 3 ott 1993
1. I cittadini di altro Stato membro della C.E.E. possono dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilità o la mancanza di fallimento mediante presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, mediante presentazione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza del trasportatore dal quale risulti che tali requisiti sussistono.
2. Se la prova del possesso di detti requisiti non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo precedente, costituisce prova sufficiente per i cittadini di altri stati membri un attestato rilasciato da una Autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, dal quale risulti il possesso di tali requisiti.
3. Se il documento richiesto non è rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza può essere prodotta una dichiarazione giurata o sostitutiva resa dall'interessato davanti ad una Autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure davanti ad un notaio dello Stato di origine o di provenienza che rilascerà un attestato di autentificazione di tali dichiarazioni. La mancanza di fallimento può essere anche dichiarata davanti ad un organismo professionale qualificato dallo stesso Stato.
4. I documenti rilasciati in conformità ai commi 1 e 2 e le dichiarazioni redatte ai sensi del comma 3, al momento della presentazione, devono essere di data non anteriore a tre mesi e redatti nella forma prevista dal comma 2 del precedente .
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