Art. 8

In vigore dal 3 ott 1993
1. Ai fini del possesso del requisito dell'onorabilità gli interessati non devono aver riportato condanne irrevocabili superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, ovvero condanne a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, o per reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero essere sottoposti a misure di prevenzione.
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