Art. 4
In vigore dal 3 ott 1993
1. Le persone fisiche che possono provare di aver esercitato, in base a titolo idoneo, in uno Stato membro la professione di trasportatore di merci per via navigabile, anteriormente al 1 luglio 1990, ovvero abbiano una esperienza pratica di almeno tre anni, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nella conduzione continuativa di una impresa del settore, sono dispensate dal fornire la prova che esse soddisfano i requisiti secondo le modalità di cui all', comma 4, per ottenere il relativo attestato.
2. L'attività di trasporto può essere proseguita a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno prorogabile eccezionalmente per sei mesi in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica, a norma delle disposizioni contenute nei libri I e II del codice civile, dagli eredi o dai legali rappresentanti che soddisfino le condizioni enunciate nell' o che, se privi del titolo professionale, possano dimostrare di aver maturato nel settore una effettiva esperienza pratica per la durata di almeno un anno.
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